E’ uscita il 22 Maggio 2014 la nuova normativa UNI 7697 del 2014, approvata il 4 giugno.
La novità più importante è la prescrizione che anche le lastre interne di vetrocamere di serramenti, posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio, siano di sicurezza.
Questo comporta ora che anche sul lato interno delle finestre, si necessita di un vetro 3+3 o temperato.
In sintesi le novità principali introdotte:
- Necessità di installare lastre interne di sicurezza (temprate o stratificate) anche in finestre residenziali dove il vetro sia posto ad altezza maggiore di 1 metro dal piano di calpestio;
- Necessità di installare lastre interne ed esterne di sicurezza (temprate o stratificate) anche in finestre residenziali dove il vetro sia posto ad altezza minore di 1 metro dal piano di calpestio;
- Necessità di installare lastre interne ed esterne di sicurezza (temprate o stratificate) in portefinestre residenziali anche dove il vetro sia posto ad altezza maggiore di 1 metro dal piano di calpestio (e quindi ad ogni altezza);
- Necessità di installare lastre esterne di sicurezza (temprate HST o stratificate) in tutti i casi dove sia presente il rischio di caduta di pezzi di vetro nel vuoto e sopra i 4 metri dal piano di terra dell’edificio.
La UNI 7697:2014 ricalca lo spirito delle precedente edizione del 2007 ma con delle novità finalizzate ad eliminare ambiguità di interpretazione agevolando così la scelta delle vetrazioni nelle varie applicazioni.
Tra le novità più importanti la prescrizione che le lastre interne di vetrocamere di serramenti, posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio, siano di sicurezza. Possono essere di vetro temprato oppure stratificato così classificati per quanto riguarda la resistenza all’urto secondo UNI EN 12600:
- Vetro Temprato: classe minima 1C3;
- Stratificato: classe minima 2B2.
Con l’occasione si ricorda che la norma UNI 7697, seppur nata in ambito volontario, è resa cogente dal Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229”. Tale decreto stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o di specifiche regolamentazioni nazionali cogenti e del recepimento nazionale di specifiche norme europee non cogenti, “la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.”
Per rispondere ai requisiti della norma sarà d’obbligo d’ora in avanti installare sulle finestre delle vetrate isolanti con lastra interna stratificata classe 2B2 di tipo 22.1 o 33.1 o in alternativa vetro temperato 4 mm. Rimane d’obbligo per quanto riguarda i vetri installati sotto i 100 cm di altezza l’utilizzo di un vetro classe 1B1 e quindi 33.2.
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